Art. 23 · Condizioni per agire in giudizio o presso uffici amministrativi.
OrdinamentoTitolo II

Art. 23

Abrogato28 / 39

Condizioni per agire in giudizio o presso uffici amministrativi.

In vigore dal 16 dic 2010
Ordinamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-28;1635#art-o-23