Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

Art. 56

In vigore dal 10 apr 1955
Gli aiuti vengono nominati in base a pubblico concorso per titoli ed esami. I requisiti per essere ammessi al concorso, oltre quelli richiesti per adire ai pubblici uffici, sono i seguenti: a) non aver oltrepassato l'età di anni 35, fatta eccezione per gli assistenti ospedalieri o universitari in carica alla data del bando di concorso o che abbiano prestato servizio di assistente nel quinquennio antecedente alla data suindicata; 1a b) aver prestato almeno due anni di servizio quali assistenti di ruolo ospedalieri o universitari, con nomina conseguita in seguito a concorso. Entro un quadriennio a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere ammessi al concorso gli assistenti volontari presso Cliniche universitarie e istituti di patologia medica e chirurgica, di radiologia, di igiene, di patologia generale, di anatomia patologica, di biochimica, di batteriologia e di parassitologia, che abbiano prestato almeno quattro anni di servizio. Per tali assistenti volontari il periodo di tempo è ridotto a due anni qualora prima della data del bando, che apre il concorso ai sensi del primo comma del presente articolo, essi siano stati compresi nell'elenco stabilito dal secondo comma dell' del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.

Note all'articolo

  • La L. 10 marzo 1955, n. 97 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "I limiti di eta' previsti dagli articoli 47 lettera a), 56 lettera a), 63 e 67 n. 1, lettera c) e n. 2 lettera b) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-56

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Art. 56 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo