Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 116
In vigore dal 20 ago 1938
Nelle cooperative a proprietà individuale e contributo erariale, al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio di cui all', succedono i suoi eredi secondo il diritto comune.
La qualità di eredi si prova nei modi di cui all', libro 2°, parte 1ª del testo unico 2 gennaio 1913, n. 433, sulla Cassa depositi o prestiti.
Gli eredi sono obbligati in solido verso la cooperativa e l'istituto mutuante.
Fino a che tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio non siano stati ammortizzati o riscattati, la Cassa ha facoltà nel caso di eredità indivisa sia legittima che testamentaria, di chiedere che sia designato un rappresentante dei coeredi.
Tale designazione sarà fatta dal consiglio di amministrazione della cooperativa in base alle indicazioni che detti coeredi dovranno fare nel termine perentorio che sarà di volta in volta stabilito dalla Cassa.
In caso di inadempienza o di disaccordo dei coeredi, alla designazione procederà senz'altro il consiglio di amministrazione della cooperativa.
Avvenuta la divisione della eredità, subentra, in tutti i diritti ed i doveri di socio, colui al quale sia stato attribuito l'alloggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-116