Art. 2

In vigore dal 9 apr 1938
L'Ispettorato centrale dei vigili del fuoco dà le direttive per disciplinare il porto delle dette armi nei singoli servizi. Ai servizi di spegnimento di incendi gli appartenenti al Corpo dovranno partecipare senza armi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 395, foglio 126. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-11-05;2678#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo