Art. 1
In vigore dal 15 lug 1942
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, convertito in legge 10 aprile 1936-XIV, n. 833, concernente l'organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'armamento degli appartenenti al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è costituito, per gli ufficiali dalla pistola del tipo d'ordinanza in dotazione per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, e per i sottufficiali e vigili dalla pistola o dal moschetto dei tipi d'ordinanza, in dotazione per i sottufficiali e agenti dei Corpi armati di polizia.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 699, ha disposto (con l'art. 102, comma 1) che "La spesa per l'armamento previsto dal R. decreto 5 novembre 1937, n. 2678, e' a carico del Corpo. L'armamento stesso rimane di proprieta' del Corpo". Ha inoltre disposto (con l'art. 172, comma 1) che la presente modifica ha "effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-11-05;2678#art-1