Art. 2

In vigore dal 16 mag 1937
Il presente decreto ha vigore dal 16 maggio 1937-XV. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1937 - Anno XV VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1937 - Anno XV Atti del Governo, registro 389, foglio 3. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-23;1490#art-2

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Art. 2 Modificazione dell'art. 6 del R. decreto 7 dicembre 1936-XV, n. 2191, concernente i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. — Testo vigente | Portale Normativo