Art. 1
In vigore dal 16 mag 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 93-bis aggiunto alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, col R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, convertito in legge con la legge 10 aprile 1936-XIV, n. 807;
Visto il R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, concernente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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All'art. 6 del R. decreto 7 dicembre 1936-XV, n. 2191, che modifica il Regio decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, è aggiunto il seguente comma:
« È in facoltà del presidente della Commissione di chiamare a far parte della Commissione stessa, come membri senza diritto a voto:
un geodeta capo;
un ufficiale particolarmente versato in fotogrammetria;
un ufficiale particolarmente versato in fototecnica ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-23;1490#art-1