Art. 1

In vigore dal 16 mag 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'art. 93-bis aggiunto alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, col R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, convertito in legge con la legge 10 aprile 1936-XIV, n. 807; Visto il R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, concernente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: . All'art. 6 del R. decreto 7 dicembre 1936-XV, n. 2191, che modifica il Regio decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, è aggiunto il seguente comma: « È in facoltà del presidente della Commissione di chiamare a far parte della Commissione stessa, come membri senza diritto a voto: un geodeta capo; un ufficiale particolarmente versato in fotogrammetria; un ufficiale particolarmente versato in fototecnica ».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-23;1490#art-1

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