Art. 2

In vigore dal 2 set 1937
Il presente decreto ha effetto nei termini previsti dalla Convenzione medesima. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi è dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1937 - Anno XV. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Ciano - Lessona - Rossoni. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1937 - Anno XI. Atti del Governo, registro 388, foglio 79. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1385#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di tenuta e di funzionamento dei libri genealogici del bestiame, stipulata in Roma il 14 ottobre 1936-XIV. — Testo vigente | Portale Normativo