Art. 2
In vigore dal 2 set 1937
Il presente decreto ha effetto nei termini previsti dalla Convenzione medesima.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi è dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1937 - Anno XV.
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ciano - Lessona - Rossoni.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1937 - Anno XI.
Atti del Governo, registro 388, foglio 79. - Mancini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1385#art-2