Art. 1

In vigore dal 2 set 1937
VITTORIO EMANUELE PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo: . Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di tenuta e di funzionamento dei libri genealogici del bestiame, stipulata in Roma il 14 ottobre 1936.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1385#art-1

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