Art. 2
In vigore dal 1 set 1937
Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 13 dell'Accordo anzidetto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ciano - Benni.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 80. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1379#art-2