Art. 2

In vigore dal 1 set 1937
Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 13 dell'Accordo anzidetto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV VITTORIO EMANUELE Mussolini - Ciano - Benni. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1937 - Anno XV Atti del Governo, registro 388, foglio 80. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1379#art-2

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