Art. 1

In vigore dal 1 set 1937
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo internazionale concernente il trasporto delle Salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1379#art-1

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Art. 1 Approvazione dell'Accordo internazionale concernente il trasporto delle Salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937-XV. — Testo vigente | Portale Normativo