Art. 1
In vigore dal 1 set 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo internazionale concernente il trasporto delle Salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-07-01;1379#art-1