Art. 3
In vigore dal 13 nov 1936
Nella prima attuazione del presente decreto sono soppressi quattro dei posti dell'attuale organico dei sostituti avvocati dello Stato di seconda classe; per ogni tre posti del grado medesimo che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ne sarà soppresso uno, fino a ridurre a cinquanta il numero dei sostituti avvocati dello Stato di seconda classe.
Nella prima attuazione del presente decreto potranno essere assegnati i posti di nuova istituzione nel grado di procuratore di terza classe e due dei posti di procuratore di seconda classe.
In corrispondenza delle successive soppressioni di posti, nel grado di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, saranno ricoperti altrettanti posti prima nel grado di procuratore di seconda classe, fino a completamento, e poi nel grado di procuratore di prima classe.
Gli aggiunti di procura del grado XI che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto cinque anni di anzianità valutata ai sensi del primo comma dell'art. 33 del testo unico, saranno promossi al grado X con decorrenza dalla data medesima, in quanto ottengano giudizio di promovibilità per merito.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Solmi - Di Revel.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 378, foglio 136. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-09-17;1854#art-3