Art. 2
In vigore dal 13 nov 1936
Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura della Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1612:
L'art. 5 è modificato come appresso:
«Le funzioni di procura sono di regola esercitate dai procuratori dell'Avvocatura dello Stato.
«L'incarico di sovraintendere e vigilare il servizio di procura è affidato in ogni ufficio ad un avvocato dello Stato designato al principio di ogni anno dall'Avvocato generale, su proposta, per le Avvocature distrettuali, dei rispettivi capi».
L'art. 13 è modificato come appresso:
«L'esame per i posti di aggiunto di procura di seconda classe ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una prova orale, di carattere prevalentemente pratico.
«Le prove scritte vertono una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.
«La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale, amministrativo, corporativo e sindacale, finanziario, procedura civile e procedura penale».
L'art. 52 è soppresso e sostituito dal seguente:
«L'esame per il conferimento dei posti di procuratore di seconda classe ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.
«Le prove scritte consistono:
1° nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile e commerciale;
2° nella redazione di atti della procedura civile e penale;
3° nello svolgimento di un tema di diritto amministrativo e finanziario.
«La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale, amministrativo e finanziario, nonché procedura civile e procedura penale.
«Il concorso è indetto con decreto del Capo del Governo, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da tale pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande di ammissione, che non sarà minore di un mese.
«La Commissione giudicatrice del concorso è composta, su designazione dell'Avvocato generale dello Stato, da un sostituto avvocato generale o da due vice avvocati dello Stato. Un sostituto avvocato dello Stato designato dall'Avvocato generale, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.
«Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli articoli 14, da 17 a 25, 27 e 29.
«Per l'ammissione alle prove orali i candidati devono aver conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se i candidati non abbiano conseguito almeno otto punti.
«Per la classificazione dei concorrenti e per la graduatoria degli idonei sono applicabili le disposizioni dell'art. 28, esclusa l'ultimo comma, e dell'art. 30; a parità di punti è data la precedenza ai candidati di grado più elevato e, a parità di grado, a quelli che precedono nel ruolo».
All'art. 74 è aggiunto il comma seguente:
«Al personale dell'Avvocatura della Stato si applicano le disposizioni a favore dei benemeriti della guerra e della causa nazionale che abbrevino l'anzianità richiesta per le promozioni di grado o per l'ammissione ai relativi esami di concorso».
Nell', nel titolo della sezione I, capo IV, e negli articoli 9; 48, primo, secondo e terzo comma; 49, primo e secondo comma; 53 secondo comma; 57, primo comma; 58, primo comma; 63, primo comma; 64, primo e secondo comma; 65, primo comma; 68 e 71, secondo comma, alle parole «aggiunti di procura», sono sostituite le parole «procuratori dell'Avvocatura dello Stato».
Nell'art. 53, primo comma, alle parole «gli avvocati dello Stato del grado inferiore», sono sostituite le parole «gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato, in possesso dei gradi stabiliti rispettivamente dagli articoli 28 e 33 del testo unico».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-09-17;1854#art-2