Art. 2
In vigore dal 16 lug 1936
- Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l' del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 25 maggio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 160. - MANCINI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-05-25;1216#art-2