Art. 1
In vigore dal 16 lug 1936
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la domanda in data 10 gennaio 1936, con la quale la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico alla Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti, costituita per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonché la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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- È concesso il riconoscimento giuridico, a norma e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti - aderente alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti - e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-05-25;1216#art-1