Art. 3
In vigore dal 20 giu 1936
La spesa occorrente per l'espropriazione sarà sostenuta dall'Ente per le antichità ed i monumenti della provincia di Salerno, che ne ha assunto formale Impegno con deliberazione 21 maggio 1934.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque stetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
De Vecchi di Val Cismon.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 11. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-05-07;962#art-3