Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 210

In vigore dal 1 lug 1936
I concessionari e l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici possono concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento delle dette linee alla rete urbana o a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel Regolamento.
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