Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 208

In vigore dal 1 lug 1936
Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato deve pagare allo Stato un canone annuo nella misura stabilita dal regolamento. Detto canone è raddoppiato per le linee telefoniche a sussidio di linee elettriche e teleferiche, e per tutte quelle linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a Comuni diversi.
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