Art. 2
In vigore dal 7 lug 1940
Il primo comma dell'art. 334 del regolamento suindicato è sostituito dai seguenti:
« Gli Enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'articolo 326, non più tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre.
Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri ed al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nella Libia, e nelle Isole italiane dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli Enti militari di stanza nell'Africa Orientale Italiana ».
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 11. - Mancini.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-12-09;2211#art-2