Art. 1

In vigore dal 23 gen 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato emanato in esecuzione del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il secondo comma dell'art. 333 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dai seguenti: « I rendiconti debbono presentarsi, entro i primi dieci giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od a quella compartimentale o provinciale da cui dipendono i funzionari delegati. Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le Prefetture del Regno. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare: le aperture di credito, gli assegni consegnati e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati ».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-12-09;2211#art-1

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