Art. 1
In vigore dal 23 gen 1936
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato emanato in esecuzione del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il secondo comma dell'art. 333 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dai seguenti:
« I rendiconti debbono presentarsi, entro i primi dieci giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od a quella compartimentale o provinciale da cui dipendono i funzionari delegati.
Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le Prefetture del Regno.
I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare: le aperture di credito, gli assegni consegnati e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.
Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-12-09;2211#art-1