Art. 2
In vigore dal 8 set 1935
Il presente decreto entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti nell'art. 25 e seguenti della Convenzione di cui sopra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 34. - MANCINI.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-06-20;1518#art-2