Art. 2

In vigore dal 8 set 1935
Il presente decreto entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti nell'art. 25 e seguenti della Convenzione di cui sopra. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL. Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 363, foglio 34. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-06-20;1518#art-2

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Art. 2 Approvazione della Convenzione (con protocollo di firma) per la repressione del falso nummario, stipulata a Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 20 aprile 1929-VII. — Testo vigente | Portale Normativo