Art. 1

In vigore dal 8 set 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione (con Protocollo di firma) per la repressione del falso nummario, stipulata in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 20 aprile 1929.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-06-20;1518#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo