Art. 1
In vigore dal 8 set 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione (con Protocollo di firma) per la repressione del falso nummario, stipulata in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 20 aprile 1929.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-06-20;1518#art-1