Art. 2
In vigore dal 25 nov 1934
Il presente decreto entrerà in vigore nei termini stabiliti dall'art. 8 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Bono - Puppini.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 7. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-28;1772#art-2