Art. 1
In vigore dal 25 nov 1934
VITTORIO EMANUELE
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Piena ed intera esecuzione è data nel Regno, Tripolitania, Cirenaica e Isole italiane dell'Egeo alla Convenzione internazionale sulla reciproca protezione contro la febbre «dengue» stipulata in Atene il 25 luglio 1934.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-28;1772#art-1