Art. 1

In vigore dal 25 nov 1934
VITTORIO EMANUELE PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Piena ed intera esecuzione è data nel Regno, Tripolitania, Cirenaica e Isole italiane dell'Egeo alla Convenzione internazionale sulla reciproca protezione contro la febbre «dengue» stipulata in Atene il 25 luglio 1934.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-28;1772#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo