Art. 1

In vigore dal 23 nov 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data, con effetto dal 1° agosto 1934, alla Dichiarazione stipulata il 5 maggio 1934 in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, per regolare, nei rispettivi territori, l'ammissione agli esami per l'esercizio delle professioni di medico, di farmacista e di veterinario. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE Mussolni - Ercole. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII Atti del Governo, registro 352, foglio 196. Mancini. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re p. Il Ministro per gli affari esteri: Suvich.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-28;1753#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Approvazione della Dichiarazione italo-svizzera del 5 maggio 1934 per regolare, nei rispettivi territori, l'ammissione agli esami per l'esercizio delle professioni di medico, di farmacista e di veterinario. — Testo vigente | Portale Normativo