Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 nov 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data, con effetto dal 1° agosto 1934, alla Dichiarazione stipulata il 5 maggio 1934 in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, per regolare, nei rispettivi territori, l'ammissione agli esami per l'esercizio delle professioni di medico, di farmacista e di veterinario.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolni - Ercole.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 352, foglio 196.
Mancini.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
p. Il Ministro per gli affari esteri:
Suvich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-28;1753#art-1