Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 393
In vigore dal 24 ago 1934
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste, potrà procedersi alla soppressione o alla eventuale trasformazione dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.
Lo stesso Regio decreto determinerà la destinazione del patrimonio dell'Ente nel caso di soppressione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-393