Testo unico delle leggi sanitarieCapo IV

Art. 391

In vigore dal 24 ago 1934
La somma complessiva per i mutui concessi o da concedere, ai sensi dell'articolo precedente, non può superare i 45 milioni. Ogni singolo mutuo non può eccedere la somma di 800.000 lire. Lo Stato assume a suo carico gli interessi, che corrisponde alla Cassa depositi e prestiti in tante quote uguali quanti sono gli anni di ammortamento. Tale contributo non può superare in alcun caso quello che lo Stato avrebbe assunto se i mutui fossero stati concessi al saggio di interesse vigente quando le disposizioni relative al contributo entrarono in vigore i fondi occorrenti sono stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Le somme disponibili alla fine dell'esercizio, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi. Il concorso dello Stato può essere concesso anche quando i mutui siano contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ma la concessione non può importare al bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la Cassa depositi e prestiti. Ai mutui e ai lavori preveduti dall'articolo precedente sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche che debbano essere eseguite con mutui di favore e col concorso dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-391

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo