Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiSez. 5

Art. 66

(Art. 34 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800).

In vigore dal 1 ago 1934
La Corte, Sezione del contenzioso contabile, giudica in grado di appello dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti consuntivi delle Provincie, dei Comuni, dei relativi Consorzi, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri Enti locali contemplati da leggi speciali, nonché dalle decisioni degli stessi Consigli, emesse a norma delle leggi riguardanti gli Enti medesimi, sulle responsabilità dei rispettivi amministratori, impiegati e contabili di fatto. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione. Nei casi nei quali la legge ammette l'appello del contribuente o del cittadino, il termine suddetto decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione impugnata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-66

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