Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei contiCapo V

Art. 65

Abrogato

(Art. 28 - 2° comma - Legge 25 giugno 1908, n. 290; art. 2, R. D. 5 settembre 1909, n. 652; art. 14 - ultimo comma - R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 aggiunto dall'art. 8 del R. D. 30 dicembre 1923, numero 3084; art. 14 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

In vigore dal 9 ago 1984
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 1984, N. 425

Note all'articolo

  • La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214#art-tud-65

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