Art. 2

In vigore dal 19 mag 1934
Il divieto di cui al precedente articolo non si applica per le adozioni deliberate, prima, che gli autori dei libri si trovassero nella condizione prevista dal precedente articolo, limitatamente all'anno scolastico o al corso biennale, triennale o quadriennale, ai quali le deliberazioni stesse si riferiscono. Non si applica, limitatamente al corrente anno scolastico, nemmeno per le adozioni, già attuate alla pubblicazione del presente decreto, di libri i cui autori si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 5 aprile 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung - Ercole Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1934 - Anno XII. Atti del Governo, registro 347, foglio 7. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-04-05;696#art-2

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Art. 2 Divieto di adottare nelle scuole medie i libri di testo i cui autori esercitino sulle stesse ufficio direttivo o ispettivo. — Testo vigente | Portale Normativo