Art. 1
In vigore dal 19 mag 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, e il regolamento 30 aprile 1924, n. 965, e in particolare le disposizioni, ivi comprese, riguardanti la scelta e l'adozione dei libri di testo nelle scuole medie;
Veduto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I libri di testo compilati da funzionari che siano investiti, per attribuzioni normali d'ufficio, di una funzione direttiva o ispettiva, sugli Istituti Regi, pareggiati o parificati d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, d'istruzione media tecnica o d'istruzione secondaria d'avviamento professionale, non possono essere adottati negli istituti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-04-05;696#art-1