Art. 2

In vigore dal 6 dic 1933
Nelle concessioni temporanee di sorgenti di acque salso-bromo-jodiche, che potranno essere accordate in base agli articoli 14 e seguenti del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sarà fatto salvo il diritto del Regio demanio dello Stato per l'utilizzazione industriale delle acque stesse, a norma del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1198, e del presente decreto, subordinando l'esercizio di dette concessioni a tutti gli obblighi e condizioni che a tale diritto si connettono. Nei casi di concessioni, rilasciate o da rilasciarsi in base alle disposizioni transitorie contenute nel titolo VI del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443, e nei casi di concessioni già accordate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base agli articoli 14 e seguenti del Regio decreto legislativo sopra citato, il Ministero delle finanze provvederà, d'intesa col Ministero delle corporazioni, alla definizione dei rapporti con gli interessati che, alla data di emanazione del presente decreto, abbiano eseguito impianti per l'utilizzazione, a scopo industriale, delle acque salso-bromo-jodiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-11-02;1579#art-2

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Art. 2 Estensione a tutto il territorio del Regno del diritto riservato al Regio demanio di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-jodiche — Testo vigente | Portale Normativo