Art. 1
In vigore dal 6 dic 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1198, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 634, col quale fu avocato al Regio demanio il diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-jodiche scaturenti naturalmente od artificialmente in tutta la regione Appenninico-Adriatica, indicata nell' dello stesso Regio decreto-legge;
Ritenuta la necessità di riservare al Regio demanio l'accennato diritto di utilizzazione industriale in qualunque altra parte del Regno;
Visto l' del ripetuto Regio decreto-legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il diritto di utilizzare industrialmente, ad ogni scopo, le acque salso-bromo-jodiche scaturenti naturalmente od artificialmente, devoluto al Regio demanio dello Stato, in base all' del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1198, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 634, è esteso a tutto il territorio del Regno, restando salvo ed immutato ogni diritto relativo al loro uso terapeutico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-11-02;1579#art-1