Capo I

Art. 2

In vigore dal 16 lug 1933
Nello stato di servizio, sotto le rubriche «Servizi non di ruolo prestati allo Stato» e «Servizi prestati ad altri Enti», deve essere indicata la data d'inizio e di cessazione di ciascuno dei servizi, di cui all'articolo precedente, con gli estremi relativi ai documenti che ne comprovano la prestazione e alle disposizioni che ne ammettono la valutabilità o la ricongiunzione ai servizi di ruolo, ai fini di pensione. Nello stesso stato di servizio, sotto la rubrica «Servizi di ruolo», sono indicati, sempre in ordine cronologico e con le date di inizio e di cessazione, tutti i servizi di ruolo resi allo Stato, con le variazioni concernenti gli stipendi, le promozioni, le aspettative, le disponibilità, le punizioni disciplinari e, in genere, ogni atto relativo allo stato economico e giuridico dell'impiegato, che possa avere influenza ai fini di pensione. Sarà indicato nello stato di servizio, ove ne sia il caso, se il matrimonio del militare o dell'impiegato civile fu contratto con l'assentimento richiesto dalle vigenti leggi o se intervenne sanatoria. Sono pure indicate, nello stato di servizio, le posizioni di servizio disagiato, insalubre, coloniale o che comunque diano luogo, nel calcolo ai fini di pensione, a speciale valutazione del servizio, a riduzione o ad esclusione del medesimo. Di ciascun atto registrato alla Corte dei conti devono essere indicati gli estremi di registrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-2

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