Capo I

Art. 1

In vigore dal 16 lug 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' della legge 3 aprile 1933, n. 255; Visto il decreto Reale 27 giugno 1933, n. 703; Sentita la Corte dei conti; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . All'atto dell'ammissione in posto di ruolo, l'impiegato (intendendosi con l'espressione generica di impiegato sia gli impiegati civili che i militari e i salariati) deve dichiarare per iscritto se e quali servizi abbia in precedenza prestati allo Stato e ad altri Enti. La dichiarazione, anche se negativa, viene allegata al fascicolo personale dell'interessato. Entro sei mesi dall'assunzione in servizio dell'impiegato, è effettuata la raccolta dei documenti relativi a quei precedenti servizi civili e militari che, a norma di legge, debbano ricongiungersi col servizio statale, nonché dei documenti di stato civile, personali e di famiglia, occorrenti per la liquidazione della pensione, sia diretta che di riversibilità. I documenti di stato civile, per le successive variazioni, sono acquisiti al fascicolo personale a mano a mano che le variazioni stesse si verificano. Alla raccolta di tutti gli atti indicati ed alla loro conservazione nei fascicoli dei singoli impiegati provvede il capo del personale della rispettiva Amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-1

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