Art. 3

In vigore dal 18 lug 1933
A decorrere dall'esercizio 1934-35, sarà iscritta, per l'esenzione dei servizi di cui al presente decreto, sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, l'assegnazione annua di L. 150.000. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 333, foglio 176. - Mancini.
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