Art. 1

In vigore dal 18 lug 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente il riordinamento del servizio statistico; Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica; Riconosciuta l'opportunità di provvedere al concentramento dei servizi della statistica degli italiani all'estero in applicazione dell' del sopraindicato R. decreto-legge; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di State per gli affari esteri e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . A decorrere dal 1° luglio 1933 i servizi statistici concernenti il lavoro italiano all'estero, saranno assunti, ad ogni effetto, dall'Istituto centrale di statistica. Tutti i poteri e tutte le attribuzioni, che per l'espletamento di tali servizi statistici erano affidati al Ministero degli affari esteri, sono trasferiti all'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, il quale, per quanto riguarda i rapporti con i servizi all'estero, corrisponderà pel tramite del Ministero degli affari esteri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-08;697#art-1

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