Art. 2
In vigore dal 25 lug 1933
Allorchè saranno definite, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le pratiche di affrancazione dei beni soggetti ad usi civici o ad altri diritti di godimento promiscuo, le quote affrancate di tali beni e gli eventuali altri corrispettivi dell'affrancazione, se ed in quanto spettino in comunione ai due Comuni, saranno ripartiti con altro decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 153. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-05;761#art-2