Art. 1

In vigore dal 25 lug 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduti la legge 15 luglio 1909, n. 835, con cui la frazione Marcellina venne distaccata dal comune di San Polo dei Cavalieri e costituita in comune autonomo, nonché il R. decreto 25 gennaio 1912, n. 42, con il quale fu provveduto alla delimitazione del territorio del comune di Marcellina; Veduti le deliberazioni 23 marzo e 16 aprile 1932 con le quali rispettivamente il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Marcellina e il podestà di San Polo dei Cavalieri approvarono il verbale degli accordi presi il 25 febbraio 1932 per il reparto patrimoniale fra i due Comuni, nonché il parere espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Roma nell'ordinanza del 7 febbraio 1933; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . Salvo quanto è stabilito all' del presente decreto circa i beni soggetti ad usi civici o ad altri diritti di godimento promiscuo, il patrimonio del comune di San Polo dei Cavalieri è ripartito fra il medesimo e il comune di Marcellina in conformità degli del surriferito verbale in data 25 febbraio 1932 e alle condizioni ivi fissate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-05;761#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Riparto patrimoniale fra i comuni di S. Polo dei Cavalieri e Marcellina. — Testo vigente | Portale Normativo