Art. 2

In vigore dal 18 lug 1933
Il presente decreto entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 6 della Convenzione di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Francisci - Jung - Ciano Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 333, foglio 80. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;694#art-2

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Art. 2 Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate del 9 dicembre 1923. — Testo vigente | Portale Normativo