Art. 1
In vigore dal 18 lug 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, allo Statuto ed al Protocollo di firma, sul regime internazionale delle strade ferrate, stipulati a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 9 dicembre 1923.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;694#art-1