Art. 1

In vigore dal 18 lug 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, allo Statuto ed al Protocollo di firma, sul regime internazionale delle strade ferrate, stipulati a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 9 dicembre 1923.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;694#art-1

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