Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoParte I

Art. 3

Abrogato

(Art. 3 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito nel 1° comma dall'art. 7 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, e modificato nel resto dall'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, dall'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, dall'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, e dagli articoli 6 e 15 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-3

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