Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoParte I

Art. 2

Abrogato

(Legge 11 marzo 1926, n. 398, modificata dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, 2122, dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, dall'art. 18 del R. decreto-legge 6 febbraio 1923, n. 69, e dalla legge 17 aprile 1930, n. 458).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-2

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