Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito›Parte I
Art. 2
Abrogato(Legge 11 marzo 1926, n. 398, modificata dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, 2122, dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, dall'art. 18 del R. decreto-legge 6 febbraio 1923, n. 69, e dalla legge 17 aprile 1930, n. 458).
In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-2