Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoParte III

Art. 166

Abrogato

(Art. 124 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 2 R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, che ne sostituisce l'ultimo comma - Art. 125 legge 11 marzo 1926, n. 398).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-166

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