Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito›Capo XIII
Art. 162
Abrogato(Art. 1 R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326).
In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-162