Art. 4
In vigore dal 23 mar 1933
Le somme indicate nel precedente articolo saranno prelevate dal capitolo 364 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il corrente esercizio finanziario.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
JUNG.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte del conti, addì 1° marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 1. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-01-19;122#art-4