Art. 2
In vigore dal 23 mar 1933
Dal fondo di rendita sul Gran Libro del debito pubblico istituito con R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, intestato al Demanio dello Stato sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1933, agli Enti ecclesiastici indicati nel precedente articolo, la rendita consolidato 3,50 % a ciascuno di essi consegnata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-01-19;122#art-2