Art. 2
In vigore dal 28 mag 1932
La Convenzione avrà esecuzione nel Regno alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 24 della Convenzione stessa, effettuato che sia il deposito delle ratifiche da parte dell'Italia.
I proprietari ed armatori delle navi nazionali potranno tuttavia, fin dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, chiedere che le navi stesse siano munite di marche di bordo libero e di un certificato internazionale in conformità delle disposizioni della Convenzione predetta.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° maggio 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - Ciano - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 320, foglio 96. - Mancini.
----------
N.B. - La Convenzione di cui sopra e gli Atti annessi, per esigenze tipografiche, verranno pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1932.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-05-01;524#art-2