Art. 1
In vigore dal 28 mag 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto legge 14 giugno 1928, n. 1647, che autorizza ad emanare norme regolamentari per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, convertito nella legge 25 dicembre 1928, n. 3041;
Visto il regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare approvato con R. decreto 10 agosto 1928, n. 2752;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale firmata a Londra il 5 luglio 1930, con annesso un protocollo finale e un atto finale relativi alla linea di massimo carico delle navi mercantili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-05-01;524#art-1